1. Al fine di garantire l'autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, è istituita l'area contrattuale della professione docente come articolazione autonoma del comparto scuola. Le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale e di istituto sono individuate secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i princìpi fissati dalla presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono istituite rappresentanze sindacali unitarie di area, composte esclusivamente da docenti dell'istituzione scolastica o formativa, cui si applicano le disposizioni di