Art. 8.
(Contrattazione, area contrattuale autonoma e rappresentanze sindacali unitarie di area).

      1. Al fine di garantire l'autonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, è istituita l'area contrattuale della professione docente come articolazione autonoma del comparto scuola. Le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale e di istituto sono individuate secondo criteri di essenzialità e di compatibilità con i princìpi fissati dalla presente legge.
      2. Ai fini di cui al comma 1, sono istituite rappresentanze sindacali unitarie di area, composte esclusivamente da docenti dell'istituzione scolastica o formativa, cui si applicano le disposizioni di

 

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cui all'articolo 42, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'accordo 7 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1998.